Art. 1

In vigore dal 21 dic 1988
1. La presente direttiva si applica agli additivi alimentari le cui categorie sono indicate nell'allegato I, utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti in fase di produzione o preparazione di prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata, in appresso denominati «additivi alimentari». 2. Ai fini della presente direttiva, per «additivo alimentare» si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta internazionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente. 3. La presente direttiva non si applica: a) agli ausiliari di fabbricazione (5) b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali conformemente alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria; c) agli aromi da impiegare nei prodotti alimentari compresi nel campo d'applicazione della direttiva 88/388/CEE (6): d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive (ad esempio minerali, oligoelementi o vitamine).
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Art. 1 Direttiva (UE) 1989/107 — Testo vigente | Portale Normativo