Art. 15

In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 65 e GU n. C 12 del l6. 1. l989. (2) GU n. L 328 del 22. 12. 1986, pag. 5. (3) GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1. (4) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9. (5) Ai sensi deila presente direttiva si intende per «ausiliare di fabbricazione» una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. (6) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61. (7) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (8) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 28 dicembre 1988. ALLEGATO I Categorie di additivi alimentari Goloranti Conservanti Antiossidanti Emulsionanti Sali di fusione Addensanti Agenti gelificanti Stabilizzanti (1) Esaltatori di sapidità Acidi Regolatori di acidità (2) Antiagglomeranti Amidi modificati Edulcoranti Agenti lievitanti Agenti antischiumogeni Agenti di rivestimento (3) Agenti di crattamento della farina Agenti di resistenza Agenti umidificanti Agenti sequestranti (4) Enzimi (4) (5) Agenti di carica Gas propulsore e gas d'imballaggio. (1) Si intende che questa categoria comprende anche gli stabilizzatori di schiuma. (2) Si precisa che questi agenti possono regolare l'acidità nei due sensi. (3) Queste sostanze comprendono anche gli agenti lubrificanti. (4) L'inclusione di questi termini nel presente elenco non pregiudica un'eventuale decisione sulla loro menzione nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. (5) Si tratta solo degli enzimi utilizzati come additivi. ALLEGATO II Criteri generali per l'impiego degli additivi alimentari 1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto: - qualora si possa dimostrare l'esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e l'obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico; - se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a disposizione; - se non inducono il consumatore in errore. 2. Si può prevedere l'uso di un additivo alimentare soltanto se è stato provato che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; in altre parole è necessario dare una prova di quello che comunemente si definisce una «necessità». L'impiego di additivi alimentari dovrebbe soddisfare agli obiettivi di cui alle lettere da a) a d) e solo allorquando tali obiettivi non possano essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dai punto di vista economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del consumatore: a) per conservare la qualità nutritiva dell'alimento; una riduzione intenzionale della qualità nutritiva di un alimento verrebbe giustificata soltanto se l'alimento non rappresentasse un elemento significativo di una dieta normale, o se l'additivo fosse necessario per la produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche particolari; b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari; c) per potenziare la conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da ingannare il consumatore; d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l'imballaggio, il trasporto ovvero l'immagazzinamento del prodotto alimentare, a condizione che l'additivo non venga utilizzato per nascondere gli effetti dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo svolgimento di una qualsiasi di queste attività. 3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati, lo si deve sottoporre alle opportune prove e a una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione dovrebbe anche tener conto, per esempio, di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonché del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee all'organismo. 4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di condizioni modificate d'impiego e di nuove informazioni scientifiche. 5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri approvati di purezza. 6. L'approvazione degli additivi alimentari deve; a) specificare i prodotti alimentari cui si possono aggiungere tali additivi e le condizioni di questa aggiunta: b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l'effetto desiderato: c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l'additivo alimentare, e dell'apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tuttii prodotti alimentari. Qualora l'additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.
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