Art. 8

In vigore dal 22 giu 1988
1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione circostanziata a seguito di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti intervenuta dopo l'adozione della presente direttiva o di una direttiva di cui all', che: - la presenza di una delle sostanze elencate negli allegati o le quantità massime previste, pur conformi alle disposizioni della presente direttiva, o - l'impiego di un aroma, pur conforme alle disposizioni della direttiva in materia o a quella della presente direttiva, o - la presenza di una sostanza simile a quelle elencate negli allegati, presentano un pericolo per la salute umana, esso può, in via provvisoria, sospendere o limitare l'applicazione delle relative disposizioni nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e precisa i motivi della propria decisione. 2. La Commissione esamina immediatamente i motivi addotti dallo Stato membro in questione, procede a consultazioni in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, emette in seguito il proprio parere e prende gli opportuni provvedimenti che possono sostituire quelli di cui al paragrafo 1. 3. Se la Commissione ritiene che, per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 ed al fine di tutelare la salute pubblica, siano necessarie modifiche alla presente direttiva, oppure ad una delle direttive di cui all', essa avvia la procedura di cui all' per adottare queste modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha disposto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/388 — Testo vigente | Portale Normativo