Art. 12
In vigore dal 22 giu 1988
1. Gli Stati membri non possono avvalersi della composizione, dell'etichettatura degli aromi o della loro azione negli alimenti, per vietare, restringere o ostacolare la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla presente direttiva e alle direttive previste all'.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive specifiche quali quelle previste all'.
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