Art. 13

In vigore dal 22 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi informano immediatamente la Commissione. Le misure prese dovranno: - ammettere, due anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla presente direttiva, - vietare, tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi non conformi alla presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in assenza di direttive quali quelle previste all', si applicano a taluni gruppi di aromi o stabiliscono gli alimenti in cui o su cui possono essere impiegati gli aromi conformi alla presente direttiva.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1988/388 — Testo vigente | Portale Normativo