Art. 13
In vigore dal 22 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi informano immediatamente la Commissione. Le misure prese dovranno:
- ammettere, due anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla presente direttiva,
- vietare, tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi non conformi alla presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in assenza di direttive quali quelle previste all', si applicano a taluni gruppi di aromi o stabiliscono gli alimenti in cui o su cui possono essere impiegati gli aromi conformi alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:388:oj#art-13