Art. 5
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, adotta:
In vigore dal 22 giu 1988
1) le disposizioni appropriate relative:
- alle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,
- alle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,
- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino,
- ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;
2) tutte le disposizioni specifiche necessarie per motivi di tutela della salute pubblica o di protezione degli scambi, per quanto concerne;
- l'impiego e i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o mibrobiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c),
- le condizioni di impiego delle sostanze e delle materie di cui all', punto 1);
3) le modifiche relative alle quantità massime previste negli allegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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