Art. 1
In vigore dal 22 giu 1988
1. La presente direttiva si applica agli « aromi », impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore e/o gusto, ed ai materiali di base utilizzati per la loro produzione.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) « aroma », le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura o loro miscele;
b) « sostanza aromatizzante », una determinata sostanza chimica dotata di proprietà aromatizzanti e
i) ottenuta con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi) oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione);
ii) ottenuta per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al punto i);
iii) ottenuta per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritto al punto i);
c) « preparazione aromatica », un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), punto i), concentrato o meno, avente proprietà aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi), oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione);
d) « aromatizzante di trasformazione », un prodotto ottenuto, rispettando la prassi corretta di fabbricazione, mediante riscaldamento per non più di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 °C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore;
e) « aromatizzante di affumicatura », un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.
3. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari ed altre sostanze, quali quelle descritte all', punto 1).
Storico versioni
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