Art. 4
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che:
In vigore dal 22 giu 1988
a) - gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza,
- salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici di purezza di cui all', punto 2), terzo trattino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercurio;
b) l'impiego degli aromi non comporti la presenza, nei prodotti alimentari quali sono consumati, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato I in qualità superiori a quelle ivi stabilite;
c) l'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari aventi proprietà aromatizzanti non comporti la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato II in quantità superiori a quelle ivi stabilite.
Storico versioni
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