Art. 6

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 10:

In vigore dal 22 giu 1988
1) l'elenco delle sostanze o delle materie autorizzate nella Comunità come: - additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego di aromi, - prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi, - additivi necessari per la produzione degli aromi (ausiliari tecnologici), nella misura in cui essi non formino oggetto di altre disposizioni comunitarie; 2) se necessario: - i metodi di analisi da applicare per il controllo dell'osservanza delle percentuali di cui all', - le modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di identificazione ed eventualmente di dosaggio degli aromi presenti nei o sui prodotti alimentari, - i criteri specifici di purezza per aromi particolari; 3) - i criteri microbiologici applicabili agli aromi, - i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all', paragrafo 1, lettera b). 4) - le opportune disposizioni da adottarsi anteriormente al 1o luglio 1990 per completare la presente direttiva con norme relative all'etichettatura degli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale.
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