Art. 11
In vigore dal 22 giu 1988
1. La presente direttiva si applica anche agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai prodotti alimentari importati nella Comunità.
2. La presente direttiva non si applica agli aromi né ai prodotti alimentari destinati ad essere esportati fuori della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:388:oj#art-11