Art. 16

In vigore dal 14 giu 1988
1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva. Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati. Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all', paragrafo 2, quarto comma ed all', paragrafo 1. 2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'. CAPITOLO V Disposizioni finali Articolo 17 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica gli allegati della presente direttiva, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnologica.
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