Art. 14

In vigore dal 14 giu 1988
Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell', paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato. CAPITOLO IV Misure di salvaguardia e di controllo Articolo 15 1. Uno Stato membro può prendere le misure seguenti, qualora vi sia pericolo di propagazione di una malattia degli animali in seguito all'introduzione nel suo territorio di sperma proveniente da un altro Stato membro: a) se si manifesta una malattia epizootica nel territorio dell'altro Stato membro, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma proveniente dalle zone di detto territorio nelle quali la malattia si sia manifestata; b) se una malattia epizootica assume carattere estensivo, o in caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma dall'intero territorio dell'altro Stato membro. Ciascuno Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla comparsa nel proprio territorio di ogni malattia di cui al primo comma e alle misure di lotta adottate. Esso li avverte anche immediatamente della scomparsa della malattia. 2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo, o qualora lo giustifichino considerazioni di polizia sanitaria, lo Stato membro destinatario vieta l'importazione dello sperma sia che si tratti di importazione diretta o di importazione indiretta tramite un altro Stato membro, e che lo sperma provenga da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo. 3. Le misure prese dagli Stati membri sulla base dei paragrafi 1 e 2 e la relativa abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con l'indicazione dei motivi che giustificano dette misure. Secondo la procedura prevista all', si quò decidere di abrogare o modificare tali misure, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle prese dagli altri Stati membri. 4. Se si verifica la situazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e se si rivela necessario che anche altri Stati membri applichino le misure prese a norma di detti paragrafi ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le necessarie misure sono decise secondo la procedura prevista all'. 5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la procedura di cui all'.
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