Art. 20
In vigore dal 14 giu 1988
1. La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 1g gennaio 1990.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.
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