Art. 22

In vigore dal 14 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. C 267 del 6. 10. 1983, pag. 5. (2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 11. (3) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 6. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. ALLEGATO A CAPITOLO I CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta dello sperma devono: a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro, b) disporre almeno di: iii) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento; iii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature; iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo; c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi; d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali; f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione degli animali siano materialmente separati dai locali di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma. CAPITOLO II CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta devono: a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma: tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie il cui sperma deve essere raccolto e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro; b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale; c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate continuamente le condizioni di riconoscimento e sorveglianza; d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro; e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie; f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che: ivi) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con alcun altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può "comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che: - detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii), iii), e v); - il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso; - questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari, - questo sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii); vii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche; iiii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettata prima dell'impiego; iiv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma - compresi additivi o un diluente - siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi; iiv) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento; ivi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale; vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome del centro, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura di cui all'. ALLEGATO B CAPITOLO I CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono: a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni fuori dalle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello stesso stato sanitario; b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a) da mandrie: ii) ufficialmente indenni da tubercolosi; ii) ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore; c) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica o essere nati da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, a un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica, al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale nel centro. Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii). d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti: iii) intradermotubercolinizzazione secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE; iii) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e, nel caso di aziende indenni da brucellosi, una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT); iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE; iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva; iv) prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale dei bovini. Nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età; L'autorità competente può permettere che i controlli di cui alla lettera d) siano effettuati nel luogo di isolamento purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di trenta giorni previsto alla lettera e); e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta giorni di cui alla lettera a) con risultati negativi alle prove seguenti: iii) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT) nel caso di un animale non proveniente da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi; iii) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; iii) prova microscopica e colturale per la ricerca di "Trichomonas foetus" su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale; iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomicina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo). Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati. 4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti: a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica; b) essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi; c) essere indenni, almeno da 30 giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE. 5. A condizione che le esigenze del paragrafo 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE. CAPITOLO II ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno alle prove o ai trattamenti seguenti: iii) intradermotubercolinizzazione per la tubercolosi, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo; iii) prova di sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml; iii) ricerca sierologica per la leucosi bovina epizootica, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo; iv) per la rinotracheite bovina infettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992 può essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di 3 e non più di 4 settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre 6 mesi; iv) oppure ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale. 2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro. 3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari. Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro. ALLEGATO C CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI 1. Lo sperma deve provenire da animali che: a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta; b) ii) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica o ii) appartengano a un centro in cui tutti gli animali siano stati completamente protetti contro i tipi A, O e C; - sia che si tratti di animali che prima dell'ingresso nel centro non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica e che abbiano quindi dovuto ricevere 2 dosi di vaccino inattivo approvato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro esportatore con un intervallo di non meno di 6 settimane e non più di 8 mesi, - sia che si tratti di animali che prima della loro ammissione nel centro siano stati vaccinati in almeno 3 occasioni a intervalli di non più di 1 anno. Ove sia praticata la vaccinazione tutti gli animali ricevono vaccinazioni ripetute a intervalli di non più di 12 mesi; c) che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta; d) che immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni; e) che non vengano ammessi alla monta naturale; f) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica; g) che abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE nel periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta e 30 giorni dopo la raccolta. 2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo: non meno di: 500 ui per ml streptomicina, 500 ui per ml penicillina, 150 mg per ml lincomicina, 300 mg per ml spectinomicina. È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5g C per non meno di 45 minuti. 3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve: ii) essere immagazzinato in condizioni riconosciute, per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione; ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego e opportunamente sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto. ALLEGATO D CERTIFICATO SANITARIO N. . Paese di raccolte: . Autorità competente: . Autorità locale competente: . III. Identificazione dello sperma . III. Numero di dosi Data/date di raccolta Identificazione dell'animale donatore Razza Data di nascita III. Origine dello sperma Indirizzo del centro/dei centri di raccolta dello sperma . . . Numero di riconoscimento del centro/dei centri di raccolta dello sperma . . III. Destinazione dello sperma III. Lo sperma sarà spedito da Lo sperma sarà spedito da . (località di carico) III. Lo sperma sarà spedito da a . a . (paese e luogo di destinazione) III. mediante: mediante . (mezzo di trasporto) Nome e indirizzo dello speditore . . . Nome e indirizzo del destinatario . . . III. IV. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1. lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE; 2. lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato ed in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE. Fatto a .............................................., addì .................................................... . (Firma) . (Nome in lettere maiuscole) Bollo
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