Art. 13

In vigore dal 14 giu 1988
Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all', paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1988/407 — Testo vigente | Portale Normativo