Art. 9

In vigore dal 14 giu 1988
1. Secondo la procedura dell', è elaborato un elenco di centri di raccolta dello sperma in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma originario di paesi terzi. Tale elenco può essere completato o modificato secondo la stessa procedura. 2. Per decidere se un centro di raccolta dello sperma situato in un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare del controllo veterinario esercitato in detto paese terzo in merito alle modalità di produzione dello sperma, dei poteri di cui dispongono i suoi servizi veterinari e della sorveglianza a cui sono sottoposti i suoi centri di raccolta dello sperma. 3. L'iscrizione di un centro di raccolta dello sperma nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se esso: a) è situato in uno dei paesi figuranti nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1; b) soddisfa le esigenze dell'allegato A, capitoli I e II; c) è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dai servizi veterinari del paese terzo interessato; d) si trova sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro nel paese terzo in questione; e) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.
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