Art. 12

In vigore dal 14 giu 1988
1. Ciascuno Stato membro vigila affinché ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunità sia sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale e vieta l'introduzione di tale sperma nella Comunità qualora risulti dal controllo effettuato quando la partita giunge che: - lo sperma non proviene dal territorio di un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1; - lo sperma non proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco di cui all', paragrafo 1; - lo sperma proviene da un territorio di un paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2; - il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme alle condizioni che sono previste all' e che sono fissate in applicazione dello stesso. Il presente paragrafo non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio. Esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità. 2. Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni. 3. Se l'introduzione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 e se il paese terzo esportatore non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità sanitaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma stesso.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1988/407 — Testo vigente | Portale Normativo