Art. 6

In vigore dal 14 giu 1988
1. Gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D, da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Detto certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario; b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione; c) essere previsto per un solo destinatario. 2. a) Lo Stato membro destinatario può vietare l'ammissione di partite, qualora risulti dal controllo dei documenti che non è stato osservato l'articolo 3. b) Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni. c) Le decisioni prese in virtù delle lettere a) o b) devono autorizzare la rispedizione, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria. 3. Se l'ammissione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e lo Stato membro di raccolta non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma. 4. Le decisioni prese dall'autorità veterinaria competente in virtù dei paragrafi 2 e 3 ed i motivi che le hanno originate devono essere comunicati allo speditore o al suo mandatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:407:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Direttiva (UE) 1988/407 — Testo vigente | Portale Normativo