Art. 8

In vigore dal 13 giu 1988
1. La presente direttiva si applica anche ai solventi da estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazioni dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari importati nella Comunità. 2. La presente direttiva non si applica né ai solventi da estrazione, né ai prodotti alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/344 — Testo vigente | Portale Normativo