Art. 7
In vigore dal 13 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze enumerate nell'allegato e destinate ad essere usate nei prodotti alimentari come solventi da estrazione per uso alimentare siano immesse sul mercato soltanto se sull'imballaggio, recipiente o etichettatura figurano le seguenti indicazioni scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato;
b) una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta ad essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
c) una menzione che consenta di identificare la partita;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno della Comunità; e) il quantitativo netto nominale espresso in unità di volume;
f) se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego.
2. In deroga al paragrafo 1 le menzioni indicate alle lettere c), d), e) e f) dello stesso paragrafo possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita, i quali devono accompagnare o precedere la spedizione.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di pesi e misure o concernenti la classificazione, nonché il condizionamento e l'etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose.
4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli contenuti nel presente articolo in ordine alle modalità di indicazione delle menzioni previste.
Gli Stati membri garantiscono tuttavia che la vendita di solventi da estrazione nel proprio territorio sia vietata se le menzioni previste dal presente articolo non appaiono in un linguaggio facilmente compreso dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette menzioni siano fornite in varie lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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