Art. 9

In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dall'adozione della presente direttiva, in modo da autorizzare a partire da questa data l'imissione sul mercato e l'impiego dei solventi da estrazione che si conformano alla presente direttiva, e proibiscono l'immissione sul mercato e l'impiego dei solventi da estrazione che non vi si conformano. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:344:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo