Art. 5

In vigore dal 13 giu 1988
1. Se uno Stato membro, a seguito di informazioni nuove o di un riesame di informazioni esistenti effettuato dopo l'adozione della presente direttiva, ha motivi precisi per stabilire che l'impiego, nei prodotti alimentari, di una sostanza enumerata nell'allegato oppure che la presenza in queste sostanze di una o più componenti di cui all' è suscettibile di nuocere alla salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, esso può sospendere o limitare temporaneamente nel proprio territorio l'applicazione delle disposizioni in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e precisa i motivi della propria decisione. 2. La Commissione, esamina immediatamente i motivi addotti dallo Stato membro in questione, procede a consultazioni in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, emette in seguito il proprio parere e prende gli opportuni provvedimenti che possono sostituire quelli di cui al paragrafo 1. 3. Se la Commissione ritiene necessario modificare la presente direttiva per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura prevista all' per adottare le suddette modifiche. In questo caso lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può applicarle fino al momento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche nel proprio territorio.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1988/344 — Testo vigente | Portale Normativo