Art. 4
Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 6:
In vigore dal 13 giu 1988
a) i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza menzionati all';
b) la procedura per il prelievo di campioni ed i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione enumerati nell'allegato ed impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti;
c) all'occorrenza i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione enumerati nell'allegato, ed in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione; questi criteri sono adottati entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.
Storico versioni
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