Art. 3
In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per far sì che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato rispondano ai seguenti criteri di purezza:
a) non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza;
b) salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza previsti alla lettera c), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo;
c) devono soddisfare i criteri specifici di purezza determinati conformemente all'.
Storico versioni
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