Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1988
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per far sì che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato rispondano ai seguenti criteri di purezza: a) non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza; b) salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza previsti alla lettera c), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo; c) devono soddisfare i criteri specifici di purezza determinati conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:344:oj#art-3