Art. 8
In vigore dal 13 giu 1988
1. La presente direttiva si applica anche ai solventi da estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazioni dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari importati nella Comunità.
2. La presente direttiva non si applica né ai solventi da estrazione, né ai prodotti alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità.
Storico versioni
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