Art. 9
In vigore dal 22 dic 1986
Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito sono ceduti a un terzo, il consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.
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