Art. 12
1. Gli Stati membri:
In vigore dal 22 dic 1986
a) provvedono affinché le persone che desiderano proporre o farsi intermediarie per contratti di credito ottengano un'autorizzazione ufficiale in tal senso, o specificamente o in quanto fornitori di beni e di servizi, oppure
b) provvedono affinché l'attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sia soggetta all'ispezione o al controllo di un'istituzione o di un'autorità, oppure
c) incoraggiano la creazione di appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito e a fornire ai consumatori informazioni o consigli al riguardo.
2. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia necessaria quando le persone che propongono o si fanno intermediarie per la conclusione di contratti di credito rispondono alla definizione di cui all' della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), e sono autorizzate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
Se le persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sono state autorizzate, sia in modo specifico tanto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quanto in base alle disposizioni della direttiva sopra menzionata, ma quest'ultima autorizzazione è in seguito revocata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione specifica di concedere crediti, di cui al paragrafo 1, lettera a), viene informata e decide se le persone in questione possono continuare a concedere crediti o a farsi intermediarie per la concessione di crediti oppure se l'autorizzazione specifica rilasciata in base al paragrafo 1, lettera a), debba essere revocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:102:oj#art-12