Art. 13
In vigore dal 22 dic 1986
1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.
Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU purché tale arrotondamento non superi 10 ECU.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni e per la prima volta nel 1995 all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.
Storico versioni
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