Art. 18
In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 80 del 27. 3. 1979, pag. 4, e
GU n. C 183 del 10. 7. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 10.
(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 22.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1, e
GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.
(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL', PARAGRAFO 3
1. Contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi
1.2 // i) // La descrizione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto; // ii) // il prezzo di acquisto in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito; // iii) // l'importo dell'eventuale acconto, nonché il numero, l'importo e la data di scadenza delle rate, oppure il metodo da utilizzare per determinare ciascuno di tali dati, qualora non siano noti al momento della conclusione del contratto; // iv) // l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'artcolo 8, a una riduzione in caso di rimborso anticipato; // v) // l'indicazione della persona cui spetta la proprietà dei beni, qualora il passaggio di proprietà non sia immediato, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni; // vi) // una descrizione delle eventuali garanzie richieste; // vii) // l'eventuale periodo di riflessione; // viii) // l'indicazione della(e) assicurazione(i) eventualmente richiesta(e) e, qualora la scelta dell'assicuratore non venga lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo.
2. Contratti di credito operanti mediante carte di credito
1.2 // i) // L'eventuale valore massimo dell'importo del credito; // ii) // le condizioni di rimborso o il modo per stabilirle; // iii) // l'eventuale periodo di riflessione.
3. Contratti di credito sotto forma di crediti allo scoperto permanenti, non altrimenti contemplati dalla direttiva
1.2 // i) // L'importo dell'eventuale massimale del credito o il metodo per determinarlo; // ii) // le condizioni di utilizzazione e di rimborso; // iii) // l'eventuale periodo di riflessione.
4. Altri contratti di credito che ricadono sotto la direttiva
1.2 // i) // L'importo dell'eventuale massimale del credito; // ii) // l'indicazione dell'eventuale garanzia richiesta; // iii) // le condizioni di rimborso; // iv) // l'eventuale periodo di riflessione; // v) // l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell', a una riduzione in caso di rimborso anticipato.
Storico versioni
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