Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
1. I contratti di credito deveno essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.
2. Il documento scritto deve contenere:
a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;
b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.
Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all', paragrafo 1, secondo trattino.
3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.
A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.
Storico versioni
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