Art. 3
In vigore dal 22 dic 1986
Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (1), nonché le norme e i prinicpi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:102:oj#art-3