Art. 2

1. La presente direttiva non si applica:

In vigore dal 22 dic 1986
a) ai contratti di credito o di promessa di credito: - destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi; - destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale; b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario. c) al credito concesso o messo a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico; e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito. A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'; f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU; g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito: - o entro un periodo non superiore a tre mesi; - oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Uno Stato membro può, in consultazione con la Commissione, esentare dall'applicazione della presente direttiva alcuni tipi di credito: - concessi a tassi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e - che non vengono offerti al pubblico in genere. 3. Le disposizioni dell' e degli articoli da 6 a 12 non si applicano ai contratti di credito o di promessa di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempreché questi non siano già esclusi dalla direttiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 4. Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli da 6 a 12 i contratti di credito sotto forma di atto autentico firmato dinanzi ad un notaio o a un giudice.
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