Art. 5
In vigore dal 22 dic 1986
In deroga all' e all', paragrafo 2, e in attesa di una decisione sull'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, gli Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva non esigono l'indicazione di tale tasso o non hanno un metodo fisso per il suo calcolo devono prescrivere almeno che al consumatore sia indicato il costo totale del credito.
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