Art. 10
Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:
In vigore dal 22 dic 1986
a) effettuare un pagamento con titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari,
b) offrire garanzie mediante titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari ed assegni bancari,
provvedono affinché il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti.
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