Art. 6

In vigore dal 22 dic 1986
1. Nonostante l'esclusione prevista all', paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto: - dell'eventuale massimale del credito; - del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati; - delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto. Queste informazioni devono essere confermate per iscritto. 2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev'essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri. 3. Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi.
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