Art. 16

In vigore dal 22 dic 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1o gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 16 Direttiva (UE) 1987/102 — Testo vigente | Portale Normativo