Art. 16
In vigore dal 22 dic 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1o gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:102:oj#art-16