Art. 8

In vigore dal 18 nov 1985
1. a) Le aziende in provenienza dalle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all' in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo, nonché le aziende nelle quali egli constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la malattia possa essere stata introdotta in maniera analoga dall'azienda di cui all', sono sottoposte alla vigilanza ufficiale conformemente all'; tale vigilanza è revocata soltanto quando il sospetto di presenza di afta epizootica nell'azienda di cui all' è ufficialmente escluso. b) Le aziende in provenienza dalle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all' in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo sono assoggettate alla vigilanza ufficiale conformemente all'. c) Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all' in seguito a movimenti di persone, di animali, di veicoli o di qualsiasi altro mezzo, sono assoggettate all'. 2. Se un'azienda è soggetta al paragrafo 1, l'autorità competente vieta l'uscita dall'azienda degli animali, salvo per il diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per la macellazione d'urgenza, per un periodo rispettivamente di quindici giorni per le aziende di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e di ventuno giorni per le aziende di cui al paragrafo 1, lettera c). Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale deve aver effettuato su tutti gli animali dell'azienda un esame che permetta di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti. 3. L'autorità competente, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad una parte dell'azienda ed agli animali che vi si trovavano, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:511:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo