Art. 5

In vigore dal 18 nov 1985
Gli stati membri provvedono affinché, una volta confermata la presenza in un'azienda di uno o più degli animali di cui all', lettera c), l'autorità competente ordini che: 1) il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti per gli esami di laboratorio previsti nell'allegato, qualora detti prelevamenti ed esami non siano stati effettuati nel periodo di sospetto conformemente all', paragrafo 1, primo comma; 2) l'autorità competente, oltre alle misure enumerate all', paragrafo 1, ordini senza indugio che: a) negli stati membri o nelle regioni in cui la vaccinazione è vietata - tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano abbattuti in loco, sotto controllo ufficiale ed in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; - dopo l'abbattimento, le carcasse degli animali di cui sopra siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; - le carni degli animali delle specie sensibili provenienti dall'azienda e abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano per quanto possibile rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; - le carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica; - qualsiasi materia di cui all', paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino, sia distrutta o sottoposta ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus aftoso eventualmente presente; qualsiasi trattamento deve essere effettuato in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale; - il latte e i prodotti derivati siano distrutti in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso; - dopo l'eliminazione degli animali delle specie sensibili e delle materie di cui all', paragrafo 1, secondo comma, quinto trattino, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi, nonché i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato siano puliti e disinfettati conformemente all'; - il ripopolamento dell'azienda con animali delle specie sensibili non possa avvenire prima che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'; - sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente agli ; b) negli stati membri o nelle regioni in cui si attua una politica di vaccinazione nell'osservanza dell': i) - tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano abbattuti e distrutti sotto controllo ufficiale. Al momento dell'abbattimento e della distruzione degli animali, gli stati membri prendono le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di persistenza e di diffusione del virus dell'afta epizootica e qualsiasi conseguenza nociva per l'ambiente, in particolare quando l'abbattimento non è effettuato in loco, il trasporto degli animali deve avvenire in veicoli specialmente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus dell'afta epizootica; - non appena effettuata la determinazione del tipo, del sottotipo o della variante del virus, oppure quando le informazioni e i dati epidemiologici permettono di accertare che i vaccini utilizzati assicurano una copertura immunitaria valida per il tipo del virus in questione, gli stati membri possono - limitare l'abbattimento e la distruzione agli animali ricettivi, - autorizzare che le carni ed il latte provenienti da animali non infetti né sospetti di esserlo possano fare l'oggetto di un appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario; ii) le misure previste al punto i) si accompagnano ad una vaccinazione o rivaccinazione dei rimanenti animali conformemente all', paragrafo 1; iii) sono applicabili per analogia le misure previste alla lettera a), terzo, quarto e quinto trattino, e, tranne nel caso del trattamento termico di cui al punto i), le misure previste alla lettera a), sesto trattino; 3) il punto 1 non si applica in caso di apparizione di un focolaio secondario epidemiologicamente connesso con un focolaio primario per cui siano già stati effettuati i prelievi; 4) l'autorità competente può estendere le misure di cui al punto 1 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora il loro impianto, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda dove la malattia è stata accertata lascino temere l'eventualità di una contaminazione. Articolo 6 1. Nel caso di aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente può derogare alle esigenze di cui all', punto 2, lettera a), primo e secondo trattino, e lettera b), i), per quanto riguarda le unità di produzione sane di un'azienda infetta, purché il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra. Le stesse misure nonché la possibilità di derogare alle esigenze di cui all', punto 2, lettera a), sesto trattino, possono essere estese alle aziende di produzione lattiera con riserva, inoltre, che le operazioni di mungitura di ogni unità siano effettuate in maniera completamente distinta. 2. In caso di ricorso al paragrafo 1, gli stati membri fissano le modalità della relativa applicazione in base alle garanzie sanitarie offerte. Essi ne informano la Commissione. 3. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all', di modificare le misure di cui al paragrafo 2 per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli stati membri.
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