Art. 2
In vigore dal 18 nov 1985
Ai fini della presente direttiva si applicano se necessario le definizioni figuranti all' della direttiva 64/432/CEE (1).
Inoltre si intende per:
a) animale delle specie sensibili: qualsiasi ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;
b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato, la cui copertura immunitaria sia giudicata insufficiente dall'autorità competente;
c) animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili:
- sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica,
ovvero
- sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;
d) animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;
e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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