Art. 3

In vigore dal 18 nov 1985
Gli stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di afta epizootica siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente, conformemente alla direttiva 82/894/CEE (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:511:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Direttiva (UE) 1985/511 — Testo vigente | Portale Normativo