Art. 9
In vigore dal 18 nov 1985
1. Gli stati membri provvedono affinché, appena la diagnosi di afta epizootica sia stata ufficialmente confermata, l'autorità competente delimiti, intorno all'azienda infetta, da un canto, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e, dall'altro, una zona di sorveglianza sulla base di un raggio minimo di 10 km. La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali e della facilità di controllo.
2. a) Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:
- si provvede al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili e degli animali stessi; tali aziende sono soggette a visita periodica;
- è vietata la circolazione sulle strade pubbliche o private degli animali appartenenti alle specie sensibili, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; - gli animali delle specie sensibili possono uscire dall'azienda nella quale si trovano durante i primi quindici giorni soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione d'urgenza in un macello ubicato in questa zona o, se in questa zona non esistono macelli sotto controllo veterinario, in un macello designato dall'autorità competente. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti;
- è vietata la pratica della monta itinerante;
- durante i primi quindici giorni sono vietate le operazioni di inseminazione artificiale, salvo se praticate dall'imprenditore con seme presente nell'azienda o fornito direttamente da un centro d'inseminazione;
- sono vietate le fiere, i mercati, le esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino animali delle specie sensibili, compresi il raduno e la distribuzione;
- fatto salvo il caso di cui al terzo trattino, seconda frase, è vietato il trasporto di animali delle specie sensibili, escluso il transito che si effettua sulle vie di comunicazione stradale e ferrovie.
b) Le misure nella zona di protezione sono mantenute per almeno quindici giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali dell'azienda di cui all' e dell'esecuzione nell'azienda stessa delle opportune operazioni preliminari di pulizia e disinfezione in conformità dell'. Tuttavia, le misure definite al paragrafo 3 per la zona di sorveglianza restano applicabili nella zona di protezione durante il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b).
3. a) Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti:
- si provvede al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili;
- è vietata la circolazione degli animali delle specie sensibili sulla pubblica via, tranne per condurre gli animali ai pascoli;
- il trasporto degli animali delle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza è subordinato ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- durante i primi quindici giorni gli animali non possono uscire dalla zona di vigilanza. Tra il quindicesimo e il trentesimo giorno, gli animali possono uscire da tale zona soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale ad un macello per una macellazione d'urgenza. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale sugli animali in questione abbia permesso di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti;
- è vietata la pratica della monta itinerante;
- sono vietate le fiere, i mercati, le esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino animali delle specie sensibili.
b) Le misure nella zona di sorveglianza sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti gli animali dall'azienda di cui all' e dall'esecuzione nell'azienda stessa delle opportune operazioni preliminari di pulizia e disinfezione in conformità dell'.
Storico versioni
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