Art. 14

In vigore dal 18 nov 1985
1. Gli stati membri che autorizzano la vaccinazione antiaftosa elaborano un piano pluriennale di vaccinazione che sottopongono alla Commissione ed agli altri stati membri in sede di comitato veterinario permanente. Il piano deve precisare: i) - la frequenza della vaccinazione, - le condizioni e modalità di produzione e di controllo dei vaccini da utilizzare nei vari casi prevedibili di afta epizootica, - l'indice « standard » protettivo, - i controlli di immunità crociata con le varianti, - la determinazione delle specie e delle categorie di animali da sottoporre alla vaccinazione pianificata, - le modalità di controllo della distribuzione, della conservazione, del deposito e dell'utilizzazione del vaccino, ii) - i ceppi di virus utilizzati, - le caratteristiche e la composizione di ciascun vaccino utilizzato. 2. Il coordinamento delle misure adottate dagli stati membri nel quadro dei rispettivi piani nazionali di vaccinazione antiaftosa, previste al paragrafo 1, punto i), viene deciso secondo la procedura di cui all', al fine di assicurarne l'efficacia. 3. Anteriormente al 1o gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, designa l'istituto di cui all' e ne fissa le attribuzioni, nonché fissa le attribuzioni dell'istituto incaricato di effettuare i controlli dei vaccini e dell'immunità crociata. 4. Anteriormente al 1o gennaio 1989 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se necessario, di proposte sulle norme relative alla produzione, alla distribuzione dei vaccini antiaftosi nella Comunità, nonché proposte relative alla costituzione di una riserva comunitaria di vaccini antiaftosi.
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Art. 14 Direttiva (UE) 1985/511 — Testo vigente | Portale Normativo