Art. 10
Gli stati membri provvedono affinché:
In vigore dal 18 nov 1985
- i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dalla competente autorità,
- le operazioni di pulizia e disinfezione siano effettuate sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
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