Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 8
Provvedimenti disciplinari
In vigore dal 29 lug 1998
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.
2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al direttore del suindicato dipartimento del Ministero della sanità, il quale, sentita la commissione di cui all' del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.
3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, può essere disposta la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico.
4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all' della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-8