Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 6
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 29 lug 1998
1. Fermo restando quanto disposto dagli dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell' la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal direttore del competente dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo del presente regolamento nel più breve tempo possibile.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-6