Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 9

M o b i l i t à

In vigore dal 29 lug 1998
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente . Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all' dell'accordo suindicato. 2. L'eventuale opposizione al provvedimento di cui sopra è presentata al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.
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