Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 10

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

In vigore dal 29 lug 1998
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso l'Ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario. 2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ne dà comunicazione al comitato di cui all' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall' del presente regolamento. 4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità vi provvede ai sensi del citato . 5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.
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