Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 13
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 29 lug 1998
1. Il Ministero della sanità assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 nonché per l'attività di cui al punto e) dell' del presente regolamento. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-13