Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 17

Riscossione delle quote sindacali

In vigore dal 29 lug 1998
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 39 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. In particolare il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. 2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.
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